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Sovraindebitamento - Corsinilex

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Il sovraindebitamento è una situazione di squilibrio duraturo tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, che causa difficoltà a pagare i debiti o l'incapacità definitiva di farlo. Introdotte dalla Legge 3/2012 e parte del Codice della Crisi, le procedure di sovraindebitamento permettono a privati, consumatori e piccoli imprenditori non fallibili di ristrutturare o ridurre i debiti.
Si può applicare il processo di sovraindebitamento solo a chi si trova in una grave crisi finanziaria che non permette altro tipo di risoluzione. Grazie al sovraindebitamento da un lato il debitore può assolvere anche in parte a tutti i debiti e, dall’altro, i creditori possono vedere rientrare quanto dovuto.
Cosa si intende per sovraindebitamento?
La procedura di sovraindebitamento, nominata per la prima volta nella Legge n. 3 del 2012, rappresenta la possibilità per le persone fisiche in grossa difficoltà economica di pagare i debiti assunti in modo diverso rispetto a quanto è previsto dai contratti sottoscritti.
In particolare, come anticipato, il procedimento a cui ci si affida per risolvere le insolvenze è il piano di rientro.
Esistono quattro procedimenti tramite cui si può gestire la crisi da sovraindebitamento, ovvero:
  • La ristrutturazione dei debiti del consumatore che riguarda solo i debiti contratti per scopi personali e non professionali;
  • Il concordato minore, cioè un accordo relativo a piccole imprese e aziende agricole;
  • La liquidazione controllata del sovraindebitato che permette di recuperare i crediti tramite la vendita di tutto il patrimonio del debitore. Possono usufruire di questa modalità tutti i soggetti non fallibili.
  • L’esdebitazione del debitore totalmente incapiente che è riservata alle persone che al momento attuale non hanno a disposizione nulla da offrire ai creditori, la procedura resta aperta per 4 anni durante i quali la sfera economica del soggetto liberato dai debiti viene monitorata.
A chi si rivolge il sovraindebitamento?
La procedura di sovraindebitamento è applicabile ai soggetti non fallibili in grosse difficoltà economiche e con debiti verso terzi, ovvero, per meglio dire:
  1. i piccoli imprenditori (commercianti, artigiani, professionisti) o gli imprenditori sotto soglia;
  2. i privati cittadini senza P.IVA., se hanno contratto debiti per scopi diversi dall’esercizio dell’attività professionale.



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Andrea Corsini Law Practice
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